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La Cittadinanza

PREMESSA

La cittadinanza italiana è regolata nel suo complesso dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992 (G.U. n.38 del 15 febbraio 1992 sotto) e dai relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n.572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n.362 del 18 aprile 1994 e successive modifiche. La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis”, in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiani è italiano. La trasmissione della cittadinanza non prevede limiti di generazione ma non consente salti generazionali. Tuttavia i nati prima del 1 gennaio 1948, data dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani solo se il padre era cittadino italiano. La trasmissione della cittadinanza per via materna avviene solo per i nati successivamente al 1 gennaio 1948. La casistica in materia di cittadinanza è particolarmente complessa; si raccomanda pertanto di rivolgersi all’Ufficio Consolare del Paese di residenza per avere un quadro preciso sulla propria situazione e avere indicazioni dettagliate sulla documentazione necessaria. Lo svolgimento di tutto l’iter burocratico è previsto in circa 3 anni

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-1992)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. E’ cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo’ dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non puo’ essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4.
1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
dal  12-4-2006  SOSTITUITO DA:
– 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’art.7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi

Art. 6.
1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art. 7.
1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato l’art. 7, comma 1. 2

Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell’interno respinge l’istanza di cui all’articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell’articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza respinta puo’ essere riproposta dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.
2. L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9
.
1. La cittadinanza italiana puo’ essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo’ essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 9-bis. (dal: 12-4-2006)

– 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

3.  Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del  bilancio dello Stato per essere rassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo’ ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.

Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano puo’ rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1. 2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2. 3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo’ intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14
.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15.
1. L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 16.
1. L’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all’apolide ai fini dell’applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
La L. 22 dicembre 1994, n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n. 3) ha modificato l’art. 17. 3
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato l’art. 17


Art. 17-bis. (dall’8 marzo 2006)

1. Il diritto alla cittadinanza italiana é riconosciuto:

  • a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all’articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all’articolo 3 del Trattato di Osimo;
  • b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figlio discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 17-ter.( dall’ 8 marzo 2006)

– 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all’articolo 17-bis é esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare, previa produzione da parte dell’istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell’interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
– 2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all’epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis.
– 3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la seguente documen-tazione:

  • a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l’istante e il genitore o l’ascendente;
  • b) la certificazione storica, prevista per l’esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell’istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis;
  • c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell’istante».

2. La circolare di cui all’articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, é emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 18. ABROGATO con Legge 14 dicembre 2000, n. 379
( testo sotto )
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell’articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell’articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l’Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 9, la cittadinanza italiana puo’ essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l’affiliazione.

Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23. 
1. Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita.

Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall’acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all’estero, all’autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all’articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all’applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

Art. 25.

cittadinanza

1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.

1. Sono abrogati
-la legge 13 giugno 1912, n. 555, 
-la legge 31 gennaio 1926, n. 108
,
-il regio decr.legge 1 -12- 1934, n.1997, convertito dalla L. 4 aprile 1935
, n. 517
,
l’articolo 143- ter del codice civile, 
la legge 21 aprile 1983, n. 123
– l’articolo
39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, 
la legge 15 maggio 1986, n. 180,
– e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2.
è soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123,
e all’articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180. 
3.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. 

Art. 27. 

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

1 – Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato l’art. 7, comma 1. 2 – La L. 22 dicembre 1994, n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n. 3) ha modificato l’art. 17. 3 – La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato l’art. 17.

Nota all’art. 6: – I delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, sono quelli contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino.
Note all’art. 17: – Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana) è il seguente:
Art. 8. – Perde la cittadinanza:
1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza. Puo’ il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all’estero;
3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio. La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)

Art. 12. – I figli minori non emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedendo all’estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, puo’ entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto”.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 – 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonché dell’art. 1, lettera b), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall’obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell’acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.
– Il testo dell’art. 5 della legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall’art. 26 della legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. – è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”.

– Il testo dell’art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia) è il seguente: “Art. 219. – La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell’entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all’autorità competente a norma dell’art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. è abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge”.
Nota all’art. 19: – L’art. 19 del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, è così formulato:

Art. 19.

1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall’Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al par. 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l’italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà aver acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L’opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L’opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell’opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l’opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, lingua o religione, il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione”.
Nota all’art. 21: – La legge n. 184/1983 reca: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”. La citata legge è entrata in vigore il 1° giugno 1983.
Note all’art. 26: – La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza. –
La legge n. 108/1z926 recava: “Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza”. –
Il R.D.L. n. 1997/1934 recava: “Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza”. –
L’art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall’art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era così formulato: “Art. 143- ter (Cittadinanza della moglie). – La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
La legge n. 123/1983 recava: “Disposizioni in materia di cittadinanza”.

L’art. 5, comma secondo, della medesima legge così disponeva: “Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”. 

L’art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della adozione e dell’affidamento dei minori) così recitava: “Art. 39. – Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge”.

L’art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986 (Modificazioni all’art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza) così recitava: “Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza”.
Legge 14 dicembre 2000, n. 379

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
  • b) i territori gia’ italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
  1. del trattato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
  2. del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia’ residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche’ ai loro discendenti, e’ riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalita’ di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E’ abrogato l’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 dicembre 2000

 


Disposizioni necessarie per l’esecuzione della  legge

Articolo 1

Presentazione della domanda
  1. L’istanza per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all’articolo 7 ed all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorita’ consolare.
  2. Nell’istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l’interessato ritiene di aver titolo all’acquisto o alla concessione della cittadinanza.
  3. L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
    a) estratto dell’atto di nascita, o equivalente
    b) stato di famiglia;
    c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all’ipotesi in cui trattasi di elemento rilevante per l’acquisto della cittadinanza;
    d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
    e) certificato penale dell’autorita’ giudiziaria italiana;
    f) certificato di residenza
    g) copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all’ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
  4. Ai fini della concessione, di cui all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il ministro dell’interno e’ autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l’allegazione di ulteriori documenti.

Articolo 2

Istruttoria
  1. L’autorità che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell’interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
  2. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l’autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all’adempimento.
  3. Una volta che l’interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l’autorità procede a norma del comma 1, seconda parte. 
    Qualora l’adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all’interessato ed al ministero.

Articolo 3

Definizione del procedimento
  1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e’ di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 4

Comunicazioni e notificazioni
  1. Ai fini previsti dall’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e’ immediatamente trasmesso all’autorità che ha ricevuto la domanda.
    Quest’ultima ne cura la notifica all’interessato, entro i successivi quindici giorni.

Articolo 5

Disposizioni sul termine
  1. Il ministro dell’interno, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
  2. resta salva la facoltà del ministro, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.

Articolo 6

Verifiche periodiche
  1. Il ministro dell’interno verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l’adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
  2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un’apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 7

Disposizioni transitorie
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti già in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purchè più favorevoli per l’interessato rispetto a quelli indicati dalle norme pre-vigenti.

Articolo 8

Norme abrogate
  1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.

Articolo 9

Entrata in vigore
  1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.

Testo tratto dal sito del  Ministero dell’Interno Sito web della Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it/